ASPETTI FISCALI
Coloro che eseguono interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti potranno usufruire della detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, illuminazione);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Tale detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche (liberi professionisti, imprese, alberghi, soggetti titolari di reddito di impresa in genere), proprietari o affittuari di unità immobiliari/edifici. Nella tabella che segue si riportano i valori della detrazione massima in funzione del tipo di intervento effettuato:
Detrazione massima, 55% del limite d'importo, in funzione dell'intervento (fonte AdE)
TIPO INTERVENTO |
DETRAZIONE MASSIMA (euro) |
riqualificazione energetica
di edifici esistenti |
100.000 (55% di 181.818,18) |
involucro edifici
(pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) |
60.000 (55% di 109.090,90) |
| installazione di pannelli solari |
60.000 (55% di 109.090,90) |
| sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale |
30.000 (55% di 54.545,45) |
Il contribuente ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui finanzi la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Il bonus del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
DOCUMENTAZIONE
Interventi di sostituzione delle finestre
nelle singole unità immobiliari
Nel caso in cui il Contribuente esegua l’intervento di sostituzione delle finestre in una singola unità immobiliare e voglia accedere alla detrazione fiscale del 55% occorrono i seguenti documenti:
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scheda informativa semplificata o allegato F (*). Tale documento è valido anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purchè univocamente definite in Catasto come singola unità;
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asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dalla normativa vigente; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare);
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fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per l'intervento di sostituzione delle finestre in cui viene esplicitato il costo della manodopera;
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(eventuale) fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per la prestazione professionale del tecnico abilitato;
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(eventuale) dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica.
(*) Da compilare per via telematica anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico e da inviare all'ENEA con ricevuta informatica, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale data può coincidere con quella di collaudo finale delle opere. La compilazione e l'invio dell'allegato devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del sito, raggiungibile dalla homepage (icona della cassetta postale) scegliendo l'opzione "Comma 345b - Interventi di sostituzione Infissi in Unità Immobiliari Esistenti (semplificato)".
Interventi di sostituzione delle finestre
in ambiti diversi dalla singola unità immobiliare
Nel caso in cui il Contribuente esegue l’intervento di sostituzione delle finestre in parti comuni condominiali, aziendali, ecc. e vuole usufruire della detrazione fiscale del 55% occorrono i seguenti documenti:
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allegato A (**) - Attestato di Qualificazione dell'edificio riferito alla situazione posteriore all'esecuzione dell'intervento;
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allegato E (**) - Scheda Informativa dell'Intervento;
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asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dalla normativa vigente; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare).
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fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per l'intervento di sostituzione delle finestre in cui viene esplicitato il costo della manodopera;
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(eventuale) fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per la prestazione professionale del tecnico abilitato;
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(eventuale) delibera dell'assemblea condominiale e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in interventi effettuati su parti comuni;
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(eventuale) dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'edificio oggetto di intervento di riqualificazione energetica.
(**) Da compilare per via telematica da parte di un tecnico abilitato e da inviare all'ENEA con ricevuta informatica, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale data può coincidere con quella di collaudo finale delle opere. La compilazione e l'invio dell'allegato devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del sito, raggiungibile dalla homepage (icona della cassetta postale) scegliendo l'opzione "Comma 345a – Interventi sull’Involucro di Edifici Esistenti/Parte di Edificio/Unità immobiliare".
Interventi oltre il periodo d’imposta
Per i lavori di riqualificazione energetica , il Contribuente che vuole accedere alla detrazione fiscale del 55% dovrà:
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trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dalla data di collaudo delle opere, i dati tecnici inerenti l’intervento eseguito trasmettendo gli appositi allegati (allegato F oppure allegato A + allegato E in base al tipo di intervento).
La comunicazione all'Agenzia delle Entrate non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, nè deve riferirsi ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. Per gli interventi iniziati nel 2009 e che terminano nel 2010 occorre far riferimento ai parametri tecnici (per esempio i limiti di trasmittanza termica da rispettare) validi alla data di inizio lavori. Si rammenta che con l’approvazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati parzialmente ridefiniti i limiti di trasmittanza termica dei serramenti, indispensabili per avvalersi della detrazione fiscale del 55%.
Quadro sintetico dei principali adempimenti (fonte AdE)
| DOCUMENTI |
cosa trasmettere all'ENEA |
- scheda informativa
- attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (*)
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| cosa trasmettere all'Agenzia delle Entrate |
- a partire dalle spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta
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| cosa conservare |
- certificato di asseverazione
- ricevuta di trasmissione dei documenti
- fatture o ricevute fiscali
- ricevuta del bonifico
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| PAGAMENTI |
contribuenti senza partita IVA |
- bonifico bancario o postale
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| altri contribuenti |
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| (*) dal 2008 l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre |
N.d.r. - l’art.31 del ddl “Sviluppo ed Energia” 1195 B ha ampliato l’esenzione dall’obbligo dell’attestato di certificazione energetica anche per le caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e geotermico a bassa entalpia. |
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