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Detrazione Irpef 36% prorogata a tutto il 2012
Proroga introdotta dalla legge Finanziaria 2010
Le detrazioni delle spese sugli immobili nel modello Unico 2011 PF
In fase di compilazione del quadro RP del modello Unico 2011 Persone Fisiche va
prestata particolare attenzione all’imputazione degli oneri che danno diritto alla detrazione
Irpef. In questo intervento vengono analizzate le detrazioni di imposta legate al
sostenimento di spese relative agli immobili:
19% DEGLI INTERESSI PASSIVI PAGATI SUI MUTUI PRIMA CASA
Sono detraibili gli interessi passivi e gli oneri accessori legati al contratto di mutuo
ipotecario per l’acquisto dell'abitazione principale (art.15, co.1, lett.b del Tuir) ovvero per
la costruzione o ristrutturazione edilizia dell’immobile da adibire ad abitazione principale
(art.15, co.1-ter del Tuir). Il risparmio di imposta è pari al 19% dell’importo di interessi
passivi pagati nell’anno 2010, nel limite massimo annuo:
di € 4.000 o di € 2.582,28
nel caso di acquisto (che comporta una
detrazione massima pari ad € 760);
nel caso di costruzione o ristrutturazione (che
comporta una detrazione massima pari ad € 491).
1) Nel caso di acquisto la detrazione spetta al contribuente acquirente dell’immobile e
intestatario del contratto di mutuo (anche se l’immobile è adibito ad abitazione
principale di un suo familiare), a condizione che l’immobile sia adibito a dimora
abituale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno
antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.
2) Nel caso di costruzione o ristrutturazione la detrazione è riconosciuta solo se il
mutuo è stipulato in data successiva al 1° gennaio 1998 e non oltre sei mesi
antecedenti o diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione. In tal
caso l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal
termine dei lavori di costruzione.
36% DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Sono detraibili le spese sostenute nell’anno 2010 per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su
edifici residenziali. Il risparmio di imposta è pari al 36% delle spese sostenute nel limite
massimo riferito alla singola unità immobiliare di ? 48.000. Per le spese sostenute nel
2010 la detrazione va obbligatoriamente fruita in 10 anni con rate di pari importo annuale.
Nel modello Unico 2011 PF andranno riportate anche le rate successive alla prima delle
spese sostenute in anni precedenti al 2010. Stante la proroga disposta dalla Legge
finanziaria per il 2010 sono attualmente agevolabili le spese sostenute fino al prossimo
31 dicembre 2012.
Si segnala che l’art.7, co.1, lett.c) del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (c.d. Decreto
Sviluppo) prevede l'abolizione della comunicazione preventiva all’inizio dei lavori
all’Agenzia delle Entrate, ad oggi obbligatoria per fruire della detrazione del 36%.
Sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori al Comune competente e
l’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi della stessa. Il decreto
sviluppo elimina anche l’obbligo di indicazione della manodopera in fattura.
Ristrutturazioni edilizie, beneficio fiscale 36% |
Per quanto riguarda l’agevolazione del 36%, le principali novità riguardanti l’anno 2011 sono riconducibili ai chiarimenti intervenuti con le Risoluzioni Ministeriali n.7 del 13/01/11 e n.4 del 4/01/11 rispettivamente in merito all’acquisto di box pertinenziale e agli ampliamenti previsti per il piano casa.
La R.M. n.7 del 13/01/11 chiarisce che:
nel caso in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto ma in un orario antecedente a quella della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36%, in presenza naturalmente di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento. Viceversa, secondo l’Agenzia in caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile, ma in assenza di regolare preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultando né proprietari, né promissari acquirenti del box non possono usufruire dell’agevolazione non essendo riscontrabile, al momento del pagamento, l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. |
La R.M. n.4 del 4/01/11 chiarisce, invece, in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che è prevista la possibilità di ampliare o costruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali.
In particolare viene confermato che:
- in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la detrazione spetta solo se per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;
- l’ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici, come già chiarito con le circolari n.57/E e 121/E del 1998.
SOGGETTI INTERESSATI |
Possono beneficiare della detrazione non solo i proprietari degli immobili abitativi, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sui fabbricati oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, quali:
- il proprietario o nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise ed indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento purché:
- sostenga le spese (con bonifico a lui intestato);
- e la convivenza sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
L’agevolazione non opera per gli immobili in corso di costruzione. |
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE |
Lavori di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata fino al 31 dicembre 2012. Si tratta delle seguenti tipologie:
- interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
- la realizzazione di autorimesse e di posti auto;
- gli altri interventi elencati nell’art.1, co.1, della L. n.449/97 (messa a norma degli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione degli infortuni domestici, contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento del risparmio energetico, ecc…) che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
- l’acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2013.
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DECORRENZA |
Attualmente l’agevolazione è fruibile fino al 31.12.2012 per effetto della proroga introdotta con la Legge finanziaria 2010. |
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE |
- la detrazione compete per le spese sostenute per l’acquisto dei beni sopra specificati fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a € 48.000 per unità immobiliare;
- l’aliquota è pari al 36%, da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali;
- i contribuenti di età non inferiore 75 e 80 anni possono, tuttavia, ripartire la detrazione relativa rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo;
- come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi;
- l’importo massimo detraibile è riferito alla singola unità immobiliare indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa;
- è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 la detrazione Irpef 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.
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FAC SIMILE Comunicazione manutenzione ordinaria immobile
In carta libera
Applicazione dell’aliquota agevolata per le manutenzioni sugli immobili abitativi |
Con l’approvazione della Legge Finanziaria 2010 è stata messa a regime la disposizione che prevede l’applicazione dell’Iva agevolata con aliquota al 10% per le prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria realizzati su immobili residenziali.
Le cessioni di beni rimangono assoggettate ad Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (vedasi D.M. 29/12/99) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Si ricorda che per l’applicazione dell’Iva agevolata non è più necessaria la distinzione in fattura del costo relativo alla mano d’opera impiegata, cosa che invece risulta indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali in commento.
Richiesta di Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%
Modulo Richiesta
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